Disoccupazione
Rivolgiti ai nostri CAF per ricevere assistenza e scoprire come fare la domanda di disoccupazione: documenti necessari, requisiti, importo e tempistiche di accettazione e invio del denaro
Che cosa si intende per disoccupazione?
Con il termine disoccupazione ci si riferisce:
- ad una condizione sociale legata alla mancata occupazione lavorativa di un soggetto;
- all'indennità di disoccupazione detta anche NASPI: un ammortizzatore sociale rivolto a tutti i lavoratori dipendenti o assimilati che perdono involontariamente il lavoro.
Chi può richiedere la NASPI?
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Da quando viene erogata la NASPI?
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione
Come si calcola la NASPI?
L'ammontare dell'indennità di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Se vuoi avere maggiori informazioni ed essere seguito nelle fasi di richiesta dell'indennità di disoccupazione ti consigliamo di fissare subito un appuntamento con i nostri consulenti presso i Caf Roma Umami.