Compilazione modello Unico

Compilazione modello Unico

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Compilazione modello Unico 

Il modello di dichiarazione "Modello UNICO" (modello UNIficato COmpensativo) è riservato alle persone fisiche che posseggono redditi di terreni, di fabbricati,di partecipazione, di lavoro autonomo occasionale o continuativo, d’impresa, di lavoro dipendente e di pensione ed altri redditi che vanno indicati ognuno nel proprio quadro di riferimento.

Allo stesso modo, gli oneri sostenuti, sia quelli considerabili detraibili, che quelli deducibili, andranno indicati nelle relative sezioni del quadro degli oneri. Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti possessori dei redditi sopra elencati, i quali devono utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai propri redditi.

Il modello Unico, a differenza del mod. 730 che è destinato esclusivamente a coloro che, possessori di determinati redditi, hanno un sostituto d’imposta in grado di effettuare il conguaglio a debito o a credito direttamente sulla busta paga o rata di pensione, è un modello più complesso, può essere utilizzato da tutti i contribuenti. ed è composto da un modello base e da diversi allegati, a seconda del tipo di reddito da dichiarare.

Il modello deve essere presentato, in via telematica, entro l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo
  • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW)
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Attenzione: per utilizzare in compensazione crediti d’importo superiore a 5.000 è necessario chiedere l’apposizione del visto di conformità. Va compilato e presentato il modello di pagamento F24 esclusivamente mediante i servizi telematici (Fisconline/Entratel). La compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 3, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124).



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